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Ordinanza del Sindaco sulla Limitazione dell’uso dell’acqua potabile.
I L S I N D A C O
• Premesso che negli ultimi anni si è assistito localmente ad una significativa riduzione delle riserve idriche ed ad una conseguente diminuzione delle portate utilizzabili dalla rete;
• Rilevato che nel periodo estivo la richiesta di acqua potabile aumenta sensibilmente, soprattutto durante le ore diurne e che viene sempre con maggiore frequenza lamentata la carenza di acqua potabile nelle abitazioni;
• Considerato che tali carenze sono dovute principalmente ad usi impropri e non indispensabili, quali innaffiamento di campi, orti, giardini, prati, terrazzi, anche mediante impianti automatici, lavaggio di superfici scoperte e di automezzi;
• Ritenuto doveroso salvaguardare l’economia della risorsa idrica, in gran parte sottoposta a processi di potabilizzazione e distribuita dal civico acquedotto, che costituisce quindi un bene prezioso e limitato;
• Considerata la necessità di assicurare la regolarità del servizio idrico garantendo innanzitutto l'approvvigionamento domestico ad uso alimentare e igienico – sanitario e quello ad uso produttivo;
• Ritenuto quindi necessario vietare gli usi impropri dell’acqua potabile, al fine di assicurare un regolare approvvigionamento idrico a tutte le zone del Comune;
• Visto l’art. 5 della legge n. 36/1994 e successive modifiche cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi e delle risorse idriche;
• Vista la legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10;
• Visto l’art. 50 del D. Legislativo n. 267/2000;
• Visto il vigente Regolamento Comunale per la distribuzione dell’acqua potabile, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 16/03/2000:
ai fini di un più razionale utilizzo di una risorsa fondamentale come l’acqua potabil
O R D I N A
Con effetto immediato e fino a tutto il 15 ottobre 2010:
1. Il divieto di usare l’acqua potabile del pubblico acquedotto per innaffiare campi, orti, giardini, prati, terrazzi, anche mediante impianti automatici;
2. Il divieto di utilizzare l’acqua del pubblico acquedotto per il lavaggio di superficie scoperte e di automezzi, con esclusione degli operatori professionali:
3. Il divieto di procedere al riempimento di vasche con l’acqua del pubblico acquedotto per gli usi e/o le finalità di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2.
4. Il divieto, in generale, di utilizzare l’acqua del pubblico acquedotto per scopi non strettamente domestici, produttivi o assimilabili;
5. E’ fatto obbligo ai proprietari o a chi a qualsiasi titolo abbia il possesso di vasche, orti, campi, giardini, prati, di documentare in modo inequivocabile, ogni qualvolta venga richiesto dagli agenti della Polizia municipale e dalla Forza Pubblica incaricati di far rispettare la presente ordinanza, la provenienza dell’acqua utilizzata per il riempimento delle vasche e per l’innaffiamento, dovendosi provare che si tratta di acqua non potabile.
Si raccomanda, comunque, di non abusare ,per gli usi consentiti, delle risorse idriche, limitando allo stretto necessario il consumo di acqua potabile.
Per finalità di pubblico interesse è facoltà dell’Amministrazione Comunale disporre deroghe temporanee alla presente Ordinanza.
Sono esclusi dalla presente ordinanza i giardini di uso pubblico, nonché i servizi pubblici di igiene urbana.
A V V E R T E
che ogni infrazione alla presente ordinanza sarà punita con l’applicazione di una pena pecuniaria
che va da un minimo di euro 51,00 ad un massimo di euro 500,00, come disposto dal Regolamento comunale citato in premessa e dall’art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli agenti di Polizia Municipale e tutti gli Organi di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
D I S P O N E
- Che la presente ordinanza, oltre che essere affissa all’albo pretorio, sia data ampia diffusione alla Cittadinanza mediante apposita divulgazione cartacea oltre che la pubblicazione sul sito internet del Comune di Trenta.
- Che copia della presente venga inviata: alla Società So.Ri.Cal. S.p.a., all’Ufficio Tecnico Comunale, alla Locale Stazione Carabinieri, alla Polizia Municipale, al locale Comando del Corpo Forestale dello Stato.
Ai sensi della Legge n. 241/90, si informa che responsabile del procedimento è il Geom. Alfio Massenzo e che contro la presente Ordinanza è ammesso, ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica..
IL SINDACO
(Ing. Ippolito Morrone)
Comune di Trenta
Corso Umberto 59 - 87050 Trenta (CS)
Tel 0984432003 – Fax 0984438049
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